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Verifiche

Domanda

Buongiorno, è la prima volta che scrivo. 

Ho un'azienda come cliente, nello specifico un pastificio, al quale devo fare la manutenzione all'impianto elettrico (prova differenziali, pulsante di sgancio, lampade di emergenza, prova di terra...ecc.).

L'azienda mi ha preparato un contratto da firmare, ma a mio parere è molto complicato.

Volevo sapere da te quali sono, nello specifico, i compiti dell'installatore, oltre a quelli citati sopra e in che cadenza fare le verifiche secondo le norme di legge?
Grazie

Paolo M.
Risposta dell'esperto

Non mi esprimo sul contratto in quanto non sono un legale.
Ciò che ti suggerisco è di indicare bene le clausole con le esclusioni.


Se durante una manutenzione ti accorgi che una porzione di impianto è completamente da rifare, devi essere certo che il suddetto lavoro ti venga remunerato a parte e che non sia compreso nella manutenzione.


Ribadisco infine un concetto fondamentale valido in ogni caso: quando un installatore interviene su una porzione di impianto e si accorge che un’altra porzione di impianto (sulla quale non deve intervenire) presenta delle lacune, DEVE farlo presente. 


È lui il tecnico, è lui l’esperto di impianti e pertanto è lui che deve riconoscere se ci sono delle condizioni di pericolo inaccettabili.

Se non le fa presente, in caso di infortunio, potrebbe essere chiamato in causa. 
Se invece le rappresenta, facendosi ovviamente sottoscrivere la presa visione dal committente, ha due chance:
1 – non esegue il lavoro di adeguamento però si tutela in quanto ha messo al corrente il committente delle condizioni di pericolo
2 – esegue il lavoro di adeguamento e guadagna anche 2 soldini


La guida CEI 0-10 (anno 2002) sulla manutenzione degli impianti elettrici è in revisione. Idem la CEI 64-14 sulle verifiche degli impianti elettrici.

È probabile che la nuova guida che verrà pubblicata sarà resa obbligatoria da una legge/decreto ministeriale. Staremo a vedere.


Per ora quindi ti suggerisco di seguire quantomeno l’attuale guida CEI 0-10 e la guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”.

 

Da non tralasciare neppure la parte 6 della norma CEI 64-8 e le varie disposizioni legislative relative a quel tipo di luogo partendo dal D.lgs. 81/08.

 

 

Altre info in risposta a un post che trovi cliccando qui 

Per semplificare la questione possiamo dire che le verifiche sugli impianti elettrici si debbano fare in 2 modi:

  • le verifiche di legge
  • le verifiche di norma

 

Le verifiche di legge vanno eseguite per tutte le attività nelle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati (vedi ad es. D.lgs. 81/08 e DPR 462/01. Lo stesso DM 37/08 prescrive di eseguire la manutenzione periodica). In particolare, secondo il DPR 462/01, in vigore dal 23/01/2002, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione all’impianto di terra (e non solo), nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica.

La cadenza non posso dirtela a priori perché non so se quello è un luogo a maggior rischio in caso di incendio (di sicuro non sarà un locale ad uso medico).

Se rientra tra i luoghi MARCI la cadenza della verifica è di 2 anni, altrimenti di 5 anni.

 

Questa verifica non può farla l’installatore o il progettista ma deve essere l’ASL o un organismo abilitato dal MISE (basta fare una ricerca on line e trovi quello più vicino a te). 

Riguardo alle verifiche di norma, ci sono tante norme diverse e altrettante leggi che impongono la verifica.

Queste dipendono dal tipo di impianto elettrico (impianto rivelazione incendi, impianto di illuminazione di sicurezza, impianto elettrico, ecc.) oppure dal tipo di luogo (locale di pubblico spettacolo e trattenimento, attività turistico alberghiere, luogo soggetto al controllo dei VVF).

 

Probabilmente ci farò un futuro post, altrimenti in questo commento non riuscirei a descrivere le varie casistiche. 

Nelle norme però non sempre viene indicata una periodicità delle verifiche.

La mia opinione personale è che per l’impianto del ristorante sia opportuno farle almeno una volta all’anno, salvo non ci siano casistiche normative in cui viene indicata una cadenza minore.

 

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