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DIRI pre 90

Domanda

Domanda: 

si può fare la DIRI per un impianto ad uso abitativo ante 90? Ad es. per un impianto del 1980?

Alcuni dicono di sì, altri invece no. 

Il DM37/08 dice che nel caso in cui non sia reperibile la conformità negli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM37/08 è possibile fare una DIRI. 

E cioè la DIRI è un sostituto della DICO e certifica l'impianto secondo le norme al tempo della sua esecuzione. 

Ma prima della 46/90 la DICO non esisteva nemmeno. 

Per cui per un impianto ante 90, secondo me, bisognerebbe fare una certificazione di idoneità all'art.6 comma 3 del DM37/08 giustificando la protezione contro i contatti diretti e indiretti, sovracorrenti e sezionamento. 

D'altronde anche prima di questo decreto vigeva l'autocertificazione per gli impianti ante 90 secondo DPR 392/94.

Grazie.

Simon B.
Risposta dell'esperto

Ciao Simon,

La risposta breve è che puoi fare la DIRI anche per gli impianti pre ’90.

 

La risposta lunga, te la riporto di seguito…

 

Come al solito le leggi in Italia lasciano ampio margine all’interpretabilità per cui ciascuno dice quello che gli torna più comodo.

Prima di rispondere faccio però una premessa.

La dichiarazione di rispondenza può essere firmata solo in tre casi:

 

  1. colui che la firma è abilitato a farlo (se ad es. sei un installatore con i requisiti da almeno 5 anni non puoi comunque rilasciarla nel momento in cui l’impianto è soggetto ad obbligo di progetto da parte del tecnico abilitato).
  2. l’impianto elettrico è effettivamente conforme alle norme vigenti all’epoca della realizzazione. Qui avrei qualcosa da obiettare, ma l’interpretazione ufficiale è questa…
  3. l’impianto è stato realizzato prima dell’entrata in vigore del DM 37/08 (27 marzo 2008)

 

Come ho detto, c’è chi sostiene che la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima del 1990 non possa essere redatta.

 

Pensa che addirittura il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali affermava che non fosse possibile. Ho mandato come minimo 4 se non 5 mail con richieste di delucidazione sulla loro posizione, ma non si sono degnati di rispondermi. E quando li ho sollecitati telefonicamente mi hanno sempre risposto che il preposto era impegnato e che avrebbe risposto alla mail.

Alla fine, ci sono andato poco per la leggera e così ho finalmente ricevuto la risposta tramite mail in cui mi davano ragione scrivendomi quanto segue:

"Dunque, anche se non proibito, evitare di emettere una DDR riferita ad un impianto realizzato prima del ’90 costituisce una regola di prudenza (citata anche nella premessa alle linee guida)."

 

Quindi ciò che dicevano era solo per una condivisibile regola di prudenza e non perché c’era un’effettiva fonte autorevole che lo dichiarasse.

Per fonte autorevole intendo Leggi, decreti, pareri del MISE o simili e non di certo delle indicazioni che danno delle riviste o l’Ordine dei Periti Industriali (peraltro se guardi le linee guida degli Ordini degli Ingegneri non troverai scritto ciò che sosteneva l’Ordine dei Periti).

 

Tralasciamo le opinioni personali che può avere ciascuno e vediamo cosa indica il DM 37/08:

“Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza…”

Se l’italiano non è un’opinione, con questa definizione viene detto che si può redigere la DIRI se la conformità non era stata fatta.

Non viene specificato il motivo per cui non fosse stata fatta all’epoca, quindi ci rientrano anche i casi in cui non era stata fatta perché non ne occorreva l’obbligo (ad esempio prima del '90).

Alcuni sostengono che quanto sopra valga solo per gli ambienti civili. Ma sulla base di cosa?

 

Traduco in parole semplici ciò che indica il DM 37/08: "al termine dei lavori, va rilasciata una dichiarazione di conformità. Se per un qualunque motivo, in un impianto esistente all’entrata in vigore del DM 37/08, manca la dichiarazione di conformità, allora può essere fatta la dichiarazione di rispondenza. Non importa che la DICO fosse stata fatta o non fosse stata fatta, se non c'è si può sanare con la DIRI".

Ecco, questo è ciò che dice il DM 37/08. Non esiste ad oggi un'interpretazione ufficiale che lo smentisca e che vieti di rilasciare la dichiarazione di rispondenza per impianti precedenti al 1990, quindi stiamo a ciò che si evince leggendo l’italiano.

 

Fine. 

 

Va da sé che se l’impianto elettrico è palesemente inadeguato e pericoloso, o palesemente non a norma, o comunque manca dei requisiti minimi di sicurezza, non può essere “certificato” con la DIRI.

Tralasciamo che c’è anche chi fa la rispondenza senza neppure fare un sopralluogo atto a controllare lo stato degli impianti. Non so con che coraggio questi farambulani possano dormire sonni tranquilli avendo creato una falsa percezione di sicurezza solo per intascarsi pochi spiccioli.

É un po’ come il tipo che ha firmato i controlli sul ponte Morandi di Genova senza che fosse andato a verificare di persona.

Sappiamo tutti come è andata a finire... Ma in ogni caso la vita di quelle persone non gliela restituirà nessuno.

 

Detto questo, in base a quanto ho potuto constatare io, in 8 impianti su 10 non è possibile rilasciare la dichiarazione di rispondenza per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza (ad esempio i cavi sono troppo sottili, o di colore non idoneo, le prese non hanno gli alveoli schermati, ecc..).

 

Ci sono vari casi in cui viene però richiesto tale documento. Ad es. per l’affitto di un immobile ad un extracomunitario in quanto qualche tecnico comunale rompiballe richiede a tutti i costi la dichiarazione di rispondenza altrimenti non concede neppure il permesso di soggiorno.

In effetti non hanno tutti i torti nel chiedere un’attestazione del genere perché la persona che fruirà degli impianti potrebbe venire da un posto in cui l’elettricità manco c’è. É quindi giusto che tale impianto rispetti dei canoni minimi di sicurezza.

Anche se un impianto antecedente alla 46/90 avrebbe diritto di vivere senza dichiarazione di conformità, è giusto che nel momento in cui l’impianto viene utilizzato da qualcuno, debba avere una qualche certificazione che ne dimostri i requisiti minimi di sicurezza (che non deve per forza essere una DIRI, ma anche un documento equivalente).

 

Personalmente ritengo improbabile se non impossibile che un impianto precedente al 1980 come nel tuo caso possa essere considerato “a posto” se nessuno ha mai eseguito degli interventi nel tempo, vieppiù che la CEI 64-8 è stata pubblicata solo nel 1984. Che regole ha seguito l’installatore nel 1980?

Però se tu hai verificato ed hai stabilito che l’impianto risulta adeguato, io non posso in alcun modo controbattere perché non ne ho preso visione.

Laddove non fosse invece possibile rilasciare una DIRI oppure se la si può rilasciare solo parzialmente, puoi benissimo redigere anche una DICO con gli interventi atti a sanare l’impianto elettrico. 

Concludo con una nota importante.

 

Molti pensano che la DIRI sia un semplice foglio di carta.

Ma cosa succede se rilasci una dichiarazione di rispondenza priva di qualsiasi allegato?

Nel nostro meraviglioso paese, non succede nulla.

Nessuno controllerà, nessuno verificherà ciò che hai certificato, nessuno verificherà se hai i requisiti necessari per sottoscrivere tale dichiarazione.

Lo so, questa cosa rasenta la soglia del ridicolo, ma purtroppo è così, salvo qualche sporadico caso…

Tu potresti quindi non allegare nessun documento alla dichiarazione ma…

Questo è vero finché non c’è un contenzioso o, peggio ancora, un infortunio. In quel caso andranno a contare quanti peli ha nel buco del culo la persona che l’ha firmata.

 

A seguito di un infortunio infatti, la dichiarazione di rispondenza (così come anche la dichiarazione di conformità) deve servire a tutela di chi l’ha rilasciata.

Se invece la compili “ad cazzum”, come vedo nella stragrande maggioranza dei casi, servirà solo a dimostrare la tua colpa in fase giudiziaria.

Faccio un esempio semplice: realizzi la dichiarazione e non rilasci nessuno schema, nessuna planimetria, niente di niente se non quell’unico foglio.

Cosa succede se domani arriva ammiocugggino e mette mano all’impianto?

Come fai a dimostrare che le modifiche fatte da lui non rientrino nell’impianto che hai certificato tu?

Se invece hai redatto uno schema che rappresenti una vera e propria fotografia dell’impianto, avrai di certo un margine di tutela maggiore.

 

Occorre impiegarci del tempo, lo so, ma ne vale la pena. Anche perché una volta che ci hai preso mano, poi sarà tutto più semplice.

 

Personalmente voglio dormire tranquillo alla notte e penso che lo voglia anche tu. Quindi non mi sognerei mai di rilasciare una dichiarazione di rispondenza senza gli allegati.

 

Oltre allo schema di impianto rilevato, si può aggiungere anche il verbale di verifica, le prove strumentali ed il libretto d’uso e manutenzione nonché la certificazione a dimostrazione di essere abilitati a poter sottoscrivere una DIRI (nel tuo caso possono essere i tuoi requisiti professionali in possesso da almeno 5 anni).

 

In caso contrario ti darai la zappa nei piedi da solo in quanto in sede giudiziaria non potrai dimostrare nulla e in un solo attimo rischierai di perdere tutta l’autorità che ti stai creando con questo percorso formativo.

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