A cosa devo stare attento quando installo i rivelatori negli affitti brevi?
Domanda
Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti su L.191/2023.
1 – I rivelatori possono essere anche a batteria?
2 – Nel caso che all'interno dell'abitazione ci siano fuochi a gas in cucina e caldaia a gas in un altro locale (ad esempio un ripostiglio), quanti rivelatori Gas e CO devo installare?
3 – Se l'appartamento ha la sola Di.Co. del salvavita al contatore (L. 46/90) ma l'impianto, secondo le norme vigenti non è a norma , posso comunque installare i rivelatori?
4 – Nel caso in cui l'appartamento non abbia il gas, i rilevatori gas vanno installati comunque ?
5 – Nel caso in cui l'appartamento non abbia il gas, i rilevatori CO vanno installati comunque ?
6 – Nel caso in cui all'interno dell'appartamento non ci sia il gas e neanche nessuna fonte di combustione, ad esempio un appartamento con piastre induzione, riscaldamento a pavimento e acqua sanitaria generate da pompa di calore posta in locale tecnico esterno e nessun altro tipo di apparecchio a combustione, serve lo stesso il rivelatore Gas e/o CO?
7 – Che lettera occorre per rilasciare la DICO?
Risposta dell'esperto
Rispondo sotto ad ogni quesito:
- Non viene specificato nulla in merito quindi puoi usare i rivelatori a batteria
- Devi installare i rivelatori che ritieni necessari sulla base della copertura degli stessi nonché sulla base delle indicazioni del costruttore
- Si, ma devi segnalare eventuali deficienze dell’impianto che possano compromettere la sicurezza delle persone (e il tuo fondoschiena)
- Seguendo la regola del buon senso: se non c’è il gas, non servono rivelatori di gas (fatti sottoscrivere una dichiarazione dal proprietario sul fatto che non c’è e che non lo installerà)
- Il CO2 può essere prodotto anche dalla combustione di altre sostanze oltre che al gas quindi non posso dirti di ometterli per l’assenza di gas come indicato al punto precedente
- Ti rispondo sempre usando il buon senso visto che dal punto di vista legislativo tutto tace: se non ci sono materiali la cui combustione può sviluppare CO2, puoi omettere i rivelatori, ma trovo alquanto difficile sia tutto ignifugo
- Se l’impianto si inserisce in un sistema di rivelazione e allarme incendi, serve la lettera g. Se è un semplice impianto di segnalazione, è sufficiente la lettera b
Ecco alcune risposte del MiT arrivate a fine 2024
A seguito di alcuni chiarimenti da parte del Mit, si riportano le seguenti indicazioni
1) Installazione da parte dell'installatore
Ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, atteso che la norma si riferisce genericamente al termine "dispositivi", si ritiene sufficiente la presenza all'interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili), non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo. Qualora il locatore ritenesse, in ogni caso, opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, si rammenta che l'installazione degli stessi all'interno degli edifici è disciplinata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che stabilisce puntualmente i requisiti dei soggetti abilitati all'installazione degli impianti e la relativa documentazione a corredo dell'impianto stesso.
2) Caratteristiche dei dispositivi
I dispositivi devono essere dotati almeno della funzione di segnalazione dell'allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
Inoltre, per buona prassi di sicurezza, i sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore.
3) Affittacamere e B&B
Secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 - art. 13-ter, comma 7), è soggetto all'obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turisti che, senza offrire servizi aggiuntivi. Ciò però non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.
4) Concedo in locazione una sola stanza dell'unità immobiliare, devo rispettare i requisiti di sicurezza di cui al D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Si. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza.