Impianti elettrici nelle autofficine

Le Autofficine sono quei luoghi in cui il meccanico fa degli interventi sugli automezzi. Non vanno confuse con le autorimesse che sono solo dei posteggi per gli automezzi.

Quando il meccanico inizia però a “pistolare” nei circuiti di carburante, specie se a benzina, ci può essere il pericolo d’esplosione a causa dei vapori del carburante.

I vapori della benzina vanno in alto o in basso?

Vanno in basso.

Ecco perché nelle autofficine difficilmente vedi ancora la fossa. Questa, infatti, si può riempire di vapori infiammabili e… boom! Può verificarsi un’esplosione.

E indovina un po’… Cosa può essere causa di innesco di un’esplosione?

Esatto, il tuo impianto elettrico!
 

Vediamo quindi come la norma classifica le autofficine ?

Secondo la ex guida CEI 31-35/A, le autofficine si suddividono in due categorie: Categoria A e categoria B.

In quelle di categoria B si effettuano interventi sui circuiti dei carburanti e si effettuano lavorazioni a caldo. In genere sono le più comuni ed anche le più pericolose. Ci soffermeremo quindi solo su queste ultime.

Ci sono regole comuni per la realizzazione degli impianti elettrici nelle autofficine e, all’art. GF-2.2.3 “Condizioni particolari per i luoghi di riparazione di categoria B”, trovavi scritte le prassi che il gestore deve seguire per far sì che non si creino luoghi con pericolo d’esplosione.

 

Ma tu sei l’elettricista, non sta a te sapere se il gestore rispetta o meno quanto indicava la guida.

E invece ti conviene saperlo perché se poi avviene un’esplosione sarai tirato in causa. Anche perché in caso di dubbio la colpa dell’innesco è molto probabile che verrà dato al tuo impianto elettrico.

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Ti ricordi quando il 29 giugno 2009 ci fu l’esplosione del treno che trasportava GPL a Viareggio?

Ad un’intervista al telegiornale, l’allora presidente del consiglio Berlusconi, disse che l’esplosione scaturì per l’innesco di una scintilla di un motorino che passava di lì. Si, ok, di affermazioni surreali ne ha fatte tante, ma non voglio assolutamente fare politica. Quello che intendo dire è che in caso di incertezza, c’è la tendenza a dare la colpa all’impianto elettrico.


“Ha preso fuoco un capannone!”

“Ah, sarà stato un cortocircuito…”

 

Non sarebbe male quindi che ti tutelassi e che facessi sottoscrivere al gestore dell’autofficina l’impegno a seguire ciò che indicava la guida CEI 31-35/A anche se ad oggi è stata abrogata.

Resta comunque una forma di tutela per te perché le cose che vi erano riportate sono da considerare tutt’ora valide.

Ad esempio veniva stabilito che, se avvengono operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di carburante, queste devono essere eseguite da persone addestrate ed in condizioni di sicurezza e che in caso di perdite di carburante devono essere prese, con la massima sollecitudine, le opportune precauzioni per eliminare i rischi connessi (ad es. con l’inertizzazione della pozza di benzina, tramite sabbia).

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Se il committente non sottoscrive il rispetto delle varie condizioni estrapolate dalla guida CEI 31-35/A, occorre valutare il rischio esplosione e potresti trovarti ad dover realizzare l’impianto elettrico di conseguenza.

Spesso però i progettisti ignorano questi aspetti e non fanno sottoscrivere nulla al committente.

In caso di infortunio, graveranno così delle responsabilità anche sull’installatore che non c’entra nulla, ma che non si è tutelato.

Tu vuoi tutelarti e conoscere le basi delle norme elettriche?

Allora continua a seguirmi per evitare contestazioni e per farti percepire come Il Professionista Elettrico!

 

Riportiamo di seguito un elenco di quali sono le condizioni che devi farti sottoscrivere per fare un impianto in un’autofficina.

Clicca su “approfondisci l’argomento” a fine articolo e inserisci i dati nella finestra che compare per ricevere gratuitamente il format da farti sottoscrivere dal tuo committente ogni volta che ti capita di eseguire un impianto in un’autofficina di tipo A o di tipo B, così potrai tutelarti.

Condizioni di rispetto da farsi sottoscrivere nelle autofficine prima di rilasciare la DICO (estrapolate dalla ex guida CEI 31-35/A)

La guida CEI 31-35/A, art. GF-2.1, suddivideva le autofficine in due categorie:

  • Categoria A: autofficine nelle quali non si interviene sui circuiti dei carburanti, inoltre non sono presenti fosse e non si eseguono lavorazioni a caldo, cioè non si hanno temperature tali da innescare l’atmosfera esplosiva, come ad esempio in una saldatura.
  • Categoria B: tutte le altre autofficine.

GF-2.2.1 Condizioni generali per tutte le autofficine

Il carburante usato dagli autoveicoli deve essere uno di quelli sotto indicati o una loro combinazione (veicoli ad alimentazione mista):

 

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Benzina;
Gas di petrolio liquefatto (GPL);
Gas naturale compresso (GNC).
 

Se si esclude il lavaggio delle parti di motore di cui al GF-2.2.3, i carburanti ed eventualmente anche il gasolio, non devono essere scaldati o nebulizzati. Negli autoveicoli dotati di impianto GNC o GPL si escludono perdite nei circuiti di alta pressione.

Devono essere attuate e mantenute le prescrizioni riportate nel DPR 151/11 con particolare riferimento all’efficacia della ventilazione sia naturale sia, quando richiesta, artificiale.

Il certificato prevenzione incendi (CPI) viene rilasciato per le autofficine di superficie maggiore a 300mq. La presenza del certificato prevenzione incendi garantisce, in genere, l’attuazione delle prescrizioni del decreto di cui sopra.

Gli autoveicoli non sottoposti a riparazione devono essere ordinariamente a motore spento e dispositivo di avviamento (es. chiave) disinserito o nella posizione di riposo.

Per le batterie puoi anche vedere la norma EN 50272-3 (CEI 21-42).

Le eventuali sostanze infiammabili, oltre al carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli, devono essere in quantità non significative ai fini della formazione di atmosfere esplosive.

Ti ricordiamo che l’olio lubrificante, se non riscaldato al di sopra della sua temperatura d’infiammabilità (generalmente maggiore di 200°C) non presenta pericolo d’esplosione.

 

Devono essere rispettate le disposizioni legislative applicabili con particolare attenzione ai seguenti punti:

  • formazione del personale, che deve essere adeguatamente istruito e avvertito dei pericoli che le lavorazioni comportano;
  • dotazione al personale delle attrezzature idonee;
  • frequente esecuzione della pulizia dei luoghi di lavoro;
  • opportuno raffreddamento delle parti calde dell’autoveicolo prima di eseguire qualsiasi intervento;
  • assunzione di ogni ordinaria cautela contro la permanenza di pozze di carburante (benzina) fuoriuscito accidentalmente nei luoghi di riparazione, come per esempio una costante presenza dei mezzi per la loro neutralizzazione (es. sabbia, sostanze inertizzanti);
  • scollegamento ogniqualvolta possibile, del morsetto negativo della batteria prima di eseguire lavorazioni o saldature elettriche;
  • divieto di avvicinarsi alle batterie con fiamme libere o possibili fonti di scintille;
  • divieto di mettere a contatto il combustibile o sostanze infiammabili con superfici calde (es. collettori di scarico)
  • garanzia di una sufficiente aerazione per miscelare con l’aria eventuali gas, vapori o nebbie, presenti nell’atmosfera dell’ambiente;
  • divieto di fumare;
  • rispetto delle istruzioni dei fabbricanti, ove presenti.
     

GF-2.2.2 Condizioni particolari per i luoghi di riparazione di categoria A

Nelle autofficine di categoria A, oltre alle condizioni generali di cui in GF-2.2.1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • non devono avvenire operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di carburante.
  • non devono accedere autoveicoli con evidenti perdite di carburante senza l’esplicita autorizzazione del responsabile dell’officina, il quale deve adottare le opportune precauzioni per eliminare i rischi connessi, ad esempio intervenire con mezzi per la neutralizzazione delle perdite e delle eventuali pozze.

 

GF-2.2.3 Condizioni particolari per i luoghi di riparazione di categoria B

Nelle autofficine di categoria B, oltre alle condizioni generali di cui in GF-2.2.1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Se avvengono operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di carburante, queste devono essere eseguite da persone addestrate ed in condizioni di sicurezza. Nelle operazioni di travaso devono essere rispettate anche le regole generali della norma EN60079-10 (CEI 31-87) e quelle riguardanti i distributori di carburante.
  • In caso di perdite di carburante devono essere prese con la massima sollecitudine le opportune precauzioni per eliminare i rischi connessi.
  • Le lavorazioni sui circuiti dei carburanti e le lavorazioni a caldo devono essere eseguite in condizioni di sicurezza da persone addestrate.
  • Il lavaggio di parti di motore con utilizzo di sostanze infiammabili deve essere effettuato in apposito macchinario dotato di aspirazione o in apposite vasche munite di coperchio apribile posizionate sotto una cappa di aspirazione opportunamente dimensionata.

Clicca su “approfondisci l’argomento” a fine articolo e inserisci i dati nella finestra che compare per ricevere gratuitamente il format da farti sottoscrivere dal tuo committente ogni volta che ti capita di eseguire un impianto in un’autofficina di tipo A o di tipo B, così potrai tutelarti.

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