Cosa cambia per gli edifici in locazione (es. affitto) con il DL 145/2023 convertito in legge 191/2023?
Domanda
Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti su L.191/2023.
1 – I rivelatori possono essere anche a batteria?
2 – Nel caso che all'interno dell'abitazione ci siano fuochi a gas in cucina e caldaia a gas in un altro locale (ad esempio un ripostiglio), quanti rivelatori Gas e CO devo installare?
3 – Se l'appartamento ha la sola Di.Co. del salvavita al contatore (L. 46/90) ma l'impianto, secondo le norme vigenti non è a norma , posso comunque installare i rivelatori?
4 – Nel caso in cui l'appartamento non abbia il gas, i rilevatori gas vanno installati comunque ?
5 – Nel caso in cui l'appartamento non abbia il gas, i rilevatori CO vanno installati comunque ?
6 – Nel caso in cui all'interno dell'appartamento non ci sia il gas e neanche nessuna fonte di combustione, ad esempio un appartamento con piastre induzione, riscaldamento a pavimento e acqua sanitaria generate da pompa di calore posta in locale tecnico esterno e nessun altro tipo di apparecchio a combustione, serve lo stesso il rivelatore Gas e/o CO?
7 – Che lettera occorre per rilasciare la DICO?
Risposta dell'esperto
Faccio una premessa a beneficio di tutti coloro che leggeranno questa risposta.
Il D.L. 145/2023, all’art. Articolo 13-ter tratta la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale.
Ciò che riporta in quell’articolo, dal punto di interesse dell’elettricista, si può riassumere in 2 punti relativi alle unità immobiliari oggetto di locazione:
- devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti
- devono rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti previsti dalla normativa statale e regionale vigente (vale per tutte le unità in locazione anche se il decreto lo richiede solo per le locazioni in forma imprenditoriale).
A questo punto rispondo ai tuoi quesiti punto per punto.
- Che dispositivi devono essere impiegati?
Il decreto non lo indica quindi si può presumere si tratti di rilevatori di gas metano, di GPL o gas affini nonché di CO.
- Se non c’è il GAS, serve ugualmente il rilevatore di gas?
Siccome nulla viene detto a tal proposito, finchè non ci sarà un foglio di interpretazione o di chiarimento, sei tu a decidere se metterlo o meno. Personalmente ritengo che istallare un dispositivo che è praticamente inutile, non abbia molto senso
- Come devono essere gestiti i rivelatori?
Nulla viene specificato né si fa riferimento alle normative che riguardano tali impianti, quindi anche in questo caso la scelta è a tua discrezione, fermo restando quanto prescritto dalle normative relative a tali installazioni
- Il rivelatore Gas deve agire anche sulla valvola di intercettazione?
Nulla è detto in merito, ma è logico pensare che debba essere così visto che lo scopo del decreto è l’aumento della sicurezza
- C’è obbligo di progetto del progettista abilitato?
Valgono le regole generali. Se l’impianto è soggetto all’obbligo di progetto, allora anche l’installazione di questi impianti lo è.
- Va fatta un’analisi dei rischi da allegare alla DICO?
Tutto ciò che fai e che serve per limitare le tue responsabilità, è giusto farlo anche se non è esplicitamente richiesto. Ad es. è corretto indicare che il cliente userà gas metano mentre non è previsto l’uso di GPL e, di conseguenza, i rilevatori sono stati posizionati solo in alto. Ti ricordo che per l'installazione di questi dispositivi è necessario possedere quantomeno la lettera b fra i requisiti professionali in quanto trattasi di impianti elettronici. Se però sono abbinati ad un impianto di rivelazione incendi, è necessario possedere la lettera g.
Come avrai compreso, si tratta delle solite regole all’italiana in cui c’è ampio margine di interpretabilità ciò nonostante sono previste sanzioni per i locatori che non si adeguano.
Data domanda/risposta: gennaio 2024
Ecco alcune risposte del MiT arrivate a fine 2024
A seguito di alcuni chiarimenti da parte del Mit, si riportano le seguenti indicazioni
1) Installazione da parte dell'installatore
Ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, atteso che la norma si riferisce genericamente al termine "dispositivi", si ritiene sufficiente la presenza all'interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili), non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo. Qualora il locatore ritenesse, in ogni caso, opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, si rammenta che l'installazione degli stessi all'interno degli edifici è disciplinata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che stabilisce puntualmente i requisiti dei soggetti abilitati all'installazione degli impianti e la relativa documentazione a corredo dell'impianto stesso.
2) Caratteristiche dei dispositivi
I dispositivi devono essere dotati almeno della funzione di segnalazione dell'allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
Inoltre, per buona prassi di sicurezza, i sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore.3) Affittacamere e B&B
Secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 - art. 13-ter, comma 7), è soggetto all'obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turisti che, senza offrire servizi aggiuntivi. Ciò però non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.
4) Concedo in locazione una sola stanza dell'unità immobiliare, devo rispettare i requisiti di sicurezza di cui al D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Si. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza.