DOTAZIONI MINIME IMPIANTISTICHE: le modifiche da apportare alla norma prima che sia troppo tardi
Come avrai sentito, la norma CEI 64-8 è in inchiesta pubblica e lo sarà fino al 19 giugno 2020.
“In inchiesta pubblica” vuol dire che la norma viene resa pubblica dal CEI e gli operatori del settore possono inviare le loro indicazioni al fine di apportare le modifiche che ritengono opportune.
In questo articolo mi concentrerò solo sul capitolo 37 anche perché altrimenti staremo qui fino a domani.
Ti ricordo che il capitolo 37 è quello relativo alle dotazioni minime impiantistiche negli edifici residenziali (quello che qualcuno, dopo ben 9 anni, chiama ancora variante V3…).
Nelle modifiche proposte ci sono tante buone cose ma purtroppo ci sono anche delle cagate atomiche che, se passeranno, diventeranno un’arma a doppio taglio per progettisti ed installatori.
In questo articolo trovi 33 modifiche che ritengo sia opportuno apportare alla norma.
Dedicare 20 minuti del nostro tempo per contestare le cose non del tutto corrette e quelle palesemente sbagliate, getta le basi per poter lavorare più serenamente in futuro.
P.S. tra l’altro, per chi concorda con le mie osservazioni, non deve fare altro che scaricare il modulo già compilato cliccando a fine articolo sul pulsante “Approfondisci l’argomento“ o lasciando i dati nella finestra che apparirà.
In questo modo ti verrà inviato il modulo precompilato nel quale dovrai solo inserire, nella prima pagina, i tuoi riferimenti (data, nominativo, ecc.) come riportato nell’immagine successiva ed inviarlo via mail al CEI all’indirizzo dt@ceinorme.it
Non mi voglio dilungare oltre. Partiamo quindi con un esempio concreto.
Quando realizzi l’impianto elettrico in un appartamento e il cliente vuole certe funzioni avanzate, sai che devi prevedere un impianto smart e quindi devi realizzare il livello 3.
Per semplicità, in questo articolo, userò il termine “domotica” come fa il capitolo 37 della norma CEI 64-8 in relazione al livello 3, anche se ormai sappiamo tutti che si parla di impianto smart.
E ti ricordo anche che le prescrizioni in esso contenute non si applicano a tutto ciò che cammina ma solo a:
- nuovi impianti
- rifacimenti completi di impianti esistenti in occasione di ristrutturazioni edili dell’unità immobiliare
Negli impianti sai benissimo che devi prevedere alcuni accorgimenti: un numero minimo di circuiti, un numero minimo di dotazioni (punti luce, punti presa), gli SPD, ecc…
Ma soprattutto, nel livello 3, sai che sei tenuto ad interfacciare almeno 4 funzioni domotiche.
Fra le modifiche c’è anche quella in cui è presente il nuovo elenco delle funzioni domotiche che erano riportate nella nota 4 alla tabella A.
Per semplicità ti riporto di seguito le precedenti funzioni:
- antiintrusione
- controllo carichi
- gestione comando luci
- gestione temperatura (se non è prevista una gestione separata)
- gestione scenari (tapparelle, ecc.)
- controllo remoto
- sistema diffusione sonora
- rilevazione incendio (UNI 9795), se non è prevista gestione separata
- sistema antiallagamento e/o rilevazione gas
Questo elenco era esemplificativo e non esaustivo, come peraltro era indicato nella stessa norma.
Ma i sistemi integrabili sono sempre di più, ecco perché nell’inchiesta pubblica tale elenco è stato giustamente aggiornato e riporta il doppio degli esempi, seppur resta ancora un elenco esemplificativo e non esaustivo.
- Videosorveglianza
- Allarme intrusione
- Controllo accessi
- Rivelazione e allarme incendio (UNI 9795), se non è prevista gestione separata
- Antiallagamento e/o rivelazione fughe di gas
- Gestione illuminazione con comandi
- Gestione tapparelle, tende e coperture motorizzate
- Gestione serramenti, porte, portoni, cancelli e sezionali motorizzati
- Termoregolazione multizona per riscaldamento invernale e/o climatizzazione estiva
- Gestione ventilazione meccanica forzata per qualità aria
- Scenari programmabili
- Gestione irrigazione monozona o multizona
- Diffusione sonora
- Controllo carichi per antiblackout e/o per limitazione potenza prelevata da rete
- Controllo carichi per autoconsumo per efficientamento fonti rinnovabili
- Monitoraggio flussi energetici (produzione e consumo)
- Gestione della ricarica dei veicoli elettrici
- Sistemi di accumulo elettrico
L’aggiornamento dell’elenco delle funzioni domotiche è giusto, così come è giusto rendere disponibile una potenza di 6kW per qualsiasi utente e non solo quando la superficie supera i 75mq.
Infatti, anche in un monolocale, è facile poter avere necessità di 6kW. Ti basta pensare a quelli che potrebbero essere i carichi elettrici in un’abitazione, soprattutto se non c’è il gas ed è tutto elettrico:
- Lavatrice (2kW)
- Lavastoviglie (2kW)
- Asciugatrice (2kW)
- Forno elettrico (2kW)
- Piano a induzione (2-6kW)
- Aspirapolvere (1,5kW)
- Phon (2 kW)
- Pompa di calore (2-3 kW)
- Ricarica veicolo elettrico (3,7 – 7,4 kW)
- Ecc…
Il sopracitato elenco è indicativo, ma chiarisce come sia necessario non precludere la possibilità di stipulare un contratto da 6kW con il fornitore di energia.
Ti ricordo peraltro che da un contatore da 6 kW puoi prelevare fino a 8,4 kW per un tempo massimo di 3 ore come avevamo scritto in questo post di facebook:
https://www.facebook.com/ilprofessionistaelettrico/posts/2329129487314629?__tn__=-R
Purtroppo non ci sono solo modifiche buone in questa norma, ce ne sono anche alcune che non sono proprio il massimo ed altre che sono davvero deleterie per tutti i progettisti e soprattutto per gli installatori elettrici…
Di seguito ti riporto un breve elenco di 33 punti che ritengo vadano segnalati al CEI al fine di modificare la norma prima che venga pubblicata (questo è proprio lo scopo dell’inchiesta pubblica).
Se sei d’accordo con le mie osservazioni, ti basta lasciare la tua mail nella finestra che apparirà a fondo pagina o cliccare sul pulsante “Approfondisci l’argomento” e ti verrà inviato il modulo già precompilato al quale dovrai solo aggiungere i tuoi riferimenti e apportare le eventuali modifiche che ritieni opportuno.
La segnalazione è fattibile inviando il modulo alla mail dt@ceinorme.it
Se preferisci scaricare un modulo vuoto per le osservazioni, puoi farlo direttamente dal sito del CEI all’indirizzo https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche.html
Bene allora, partiamo!
(1) Specificare una volta per tutte se le presenti indicazioni possono essere derogate con un contratto fra le parti ad eccezione di quanto viene previsto per obbligo di legge o per quanto concerne aspetti di sicurezza.
Specificare inoltre se il mancato rispetto delle indicazioni del nuovo capitolo 37 inficiano il dichiarare la conformità alla norma CEI 64-8.
(2) Sostituire la seguente frase:
“Nel caso di impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale destinati ad essere utilizzati da parte di persone con disabilità o specifiche necessità, i requisiti della presente Sezione sono integrati, modificati o sostituiti da quanto previsto dalla Specifica Tecnica CEI 64-21.”
Con
“Nel caso di impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale destinati ad essere utilizzati da parte di persone con disabilità o specifiche necessità, si raccomanda tenere conto di quanto previsto dalla Specifica Tecnica CEI 64-21.”
Tale specifica non è di fatti di applicazione obbligatoria e presenta alcune indicazioni che vanno riviste, pertanto non ha senso in questo frangente rendere obbligatorio ciò che è riportato nella TS 64-21 (che non è neppure una norma…)
(3) Spostare alcune diciture che sono state inappropriatamente indicate in articoli non inerenti, tra cui:
– all’art. 37.4.1 relativo alle generalità del quadro dell’unità abitativa la frase: “Per le unità abitative costruite prevalentemente in materiale combustibile (CA2) si veda la Sezione 751”.
Tale frase va spostata nel capitolo 37.1 “Campo di applicazione”
– all’art. 37.4.1 relativo alle generalità del quadro dell’unità abitativa il seguente testo:
“È consigliabile predisporre la canalizzazione che colleghi il quadro dell’unità abitativa o il quadro alla base del montante, all’eventuale area individuale destinata al parcheggio degli autoveicoli in modo da consentire la ricarica di veicoli elettrici (si veda la Sezione 722). Tale canalizzazione deve permettere la posa dei cavi di potenza e di eventuali cavi dati in canali separati.
PARTE COMMENTO: Si ricorda inoltre che Dlgs 257/2016 prevede che gli edifici residenziali siano predisposti alla connessione alla rete elettrica al fine di una possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli adatte a consentire il collegamento di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, di pertinenza o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso nella misura:
- Di un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali nel caso di edifici di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
- Secondo quanto previsto dal regolamento edilizio nel caso di edifici già esistenti che vengono sottoposti a ristrutturazione edilizia di primo livello (intervento che coinvolge almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico).”
Tale testo va spostato nell’art. 37.5 relativo alle dotazioni.
Per maggior chiarezza vedasi anche punto 15 e 17.
4) Sostituire la seguente frase:
“Il requisito è soddisfatto dimensionando adeguatamente il montante e l’interruttore generale. La sezione del montante, in ogni caso non inferiore 6 mm², va determinata secondo le prescrizioni delle parti generali della CEI 64-8 (v. art. 132.6), tenendo in considerazione anche la lunghezza del montante”
Con:
“Il requisito è soddisfatto dimensionando adeguatamente il montante e l’interruttore generale. La sezione del montante va determinata secondo le prescrizioni delle parti generali della CEI 64-8 (v. art. 132.6), tenendo in considerazione anche la lunghezza del montante nonché delle perdite di potenza sullo stesso. In ogni caso la sezione del montante non dovrà essere inferiore 6 mm²”.
La suddetta modifica si rende necessaria in quanto la maggior parte degli installatori è convinta che il montante vada bene sempre e comunque da 6 mm². Dando più risalto al dimensionamento del cavo secondo tutti gli altri criteri, forse può essere la volta buona che venga individuata la sezione realmente adatta allo specifico caso e non scelta da 6 mm² a prescindere.
(5) Specificare che il diametro dei tubi protettivi minimi da utilizzare e il diametro da scegliere pari a 1,5 volte il diametro dei cavi in essi contenuti è valido solo per i circuiti di energia. Specificare che per i circuiti di comunicazione elettronica vale quanto indicato nella norma CEI 306-2 ovvero deve esserci uno spazio libero del 60%.
Sarebbe ancora meglio semplificare e parlare solo di percentuale, quindi dire che tutte le condutture devono avere uno spazio libero pari almeno al 60%.
(6) Sostituire la frase:
“Nelle cassette di derivazione, dopo la posa di cavi e morsetti, è opportuno lasciare uno spazio libero pari a circa il 20% del volume della cassetta stessa.”
Con
“Nelle cassette di derivazione di energia, dopo la posa di cavi e morsetti, deve rimanere uno spazio libero pari almeno al 30% del volume della cassetta stessa. Per le cassette di derivazione degli impianti di comunicazione elettronica valgono le prescrizioni della CEI 306-2.”
Questa modifica va fatta per allineare un po’ le varie prescrizioni. In particolare la variante V1 alla guida CEI 64-100/1 prescrive proprio il 30% di spazio libero. Siccome tale guida è menzionata in vari decreti e quindi ha validità maggiore anche della CEI 64-8, è del tutto fuori luogo consigliare di lasciare il 20%.
Nella CEI 306-2 (anch’essa menzionata in decreti legge) viene prescritto uno spazio libero del 60%. Per quale motivo nel capitolo 37 si consiglia di lasciare il 20%???
Personalmente non concepisco il perché di tutti questi disallineamenti fra le varie norme/guide.
(7) Sostituire la frase:
“L’eventuale interruttore differenziale in prossimità del contatore deve garantire la selettività totale in caso di corrente differenziale nei confronti delle protezioni differenziali a valle.”
Con
“Gli interruttori differenziali devono garantire la selettività totale in caso di guasto a terra nei confronti delle protezioni differenziali a valle.”
Non ha senso limitare la selettività al solo interruttore differenziale in prossimità del contatore anche perché il suddetto in genere non serve in quanto il montante deve essere privo di masse come previsto dalla norma CEI 0-21.
La selettività dei differenziali è semplice da realizzare, soprattutto negli impianti degli appartamenti, quindi non ha senso limitarla.
(8) Sostituire la frase:
“NOTA 1 Si raccomanda l’uso di interruttori differenziali caratterizzati da una aumentata resistenza contro gli scatti intempestivi secondo le indicazioni del costruttore e/o di interruttori differenziali dotati di ARD (dispositivi di richiusura automatica).”
Con
“NOTA 1 Si raccomanda che l’eventuale interruttore differenziale generale in prossimità del contatore sia caratterizzato da una aumentata resistenza contro gli scatti intempestivi secondo le indicazioni del costruttore e/o dotato di ARD (dispositivo di richiusura automatica).”
Non ha senso raccomandare che tutti gli interruttori differenziali siano ad alta insensibilità ai disturbi o dotati di ARD. Quello a monte invece, che potrebbe essere distante, è corretto sia soggetto a questa raccomandazione.
(9) Sostituire la frase:
“L’entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all’interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive.”
Con
“L’entra-esci sui morsetti delle prese di energia è ammesso fino a 2 punti presa.”
Quest’ultima dizione diminuisce la confusione in quanto è chiaro cosa sia un punto presa, mentre parlare di “scatole successive” lascia adito ad interpretazioni.
Con questa nuova dicitura non serve neppure riportare la nota “quanto sopra non si applica ai circuiti ausiliari o di segnale”.
(10) Sostituire la parola “interruttore” con la parola “dispositivo” nella dizione:
“Ogni unità abitativa deve essere dotata di uno o più quadri di distribuzione e di un interruttore generale, facilmente accessibile all’utente.”
Al fine di avere maggiore selettività con l’eventuale interruttore a monte (ad es. quello a valle del contatore), si può infatti permettere l’installazione di altri dispositivi all’interno dell’unità immobiliare, ad es. sezionatori.
Prescrivere forzatamente un interruttore non sarebbe sempre corretto.
L’alternativa, al fine di rendere corretta la dicitura così come è stata scritta, è quella di sostituire la seguente frase:
“Ogni unità abitativa deve essere dotata di uno o più quadri di distribuzione e di un interruttore generale, facilmente accessibile all’utente.”
Con:
“L’impianto elettrico di ogni unità abitativa deve essere dotato di un interruttore generale, facilmente accessibile all’utente.”
Sarebbe anche il caso di aggiungere una nota ed indicare che tale interruttore potrà svolgere anche la funzione di comando di emergenza laddove sia richiesto.
(11) Eliminare la frase:
“L’interruttore generale, qualora sia differenziale, deve essere selettivo (selettività totale in caso di correnti differenziali) nei confronti degli interruttori differenziali a valle o dotato di ARD (dispositivo di richiusura automatica).”
Siccome stiamo parlando dell’interruttore generale del quadro dell’unità abitativa e siccome viene prescritto l’uso di almeno 2 interruttori differenziali, tale indicazione è fuorviante. Inoltre, grazie alla modifica di cui al punto 8, diventa inutile.
Diverso sarebbe stato se l’indicazione fosse riferita all’interruttore a valle del contatore che in genere è distante rispetto all’abitazione.
(12) Sostituire la frase:
“NOTA 1 I tratti terminali devono essere protetti da interruttori differenziali con corrente differenziale massima di 30 mA.”
Con
“I circuiti terminali per le prese e l’illuminazione devono essere protetti da interruttori differenziali, non necessariamente dedicati, con corrente differenziale massima di 30mA.”
Estendere l’obbligo di utilizzo di interruttori da 30mA s tutti i circuiti terminali (“circuiti” non “tratti”) potrebbe essere controproducente per la continuità di servizio. Il classico esempio è rappresentato dall’inverter dell’impianto fotovoltaico che con un 30mA è altamente probabile intervenga intempestivamente.
(13) Sostituire la frase:
“Al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio, la protezione differenziale deve essere suddivisa su almeno 2 interruttori.”
Con:
“Al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio, la protezione differenziale deve essere suddivisa su almeno 2 interruttori che garantiscano la selettività orizzontale. L’uso di 2 interruttori in serie (in cascata) fra loro non è da considerarsi idonea al rispetto di questo articolo”.
Occorre specificare una cosa che è scritta fra le righe ma che non è scritta nero su bianco.
(14) Eliminare la frase:
“In presenza di apparecchi ed elettrodomestici con particolari caratteristiche di alimentazione elettrica (variatori di velocità, inverter,…) e in presenza di armoniche, è consigliabile prevedere adeguate protezioni a corrente differenziale (ad esempio tipo A o F) sulla base di eventuali indicazioni del produttore e del tipo di apparecchio.”
Com’è possibile sapere a priori quali carichi verranno installati e se avranno delle armoniche? Perché addossare questa responsabilità su progettisti e installatori?
Già in passato era stata inserita una nota del genere nella norma e poi fortunatamente cancellata. Ora cosa facciamo? La rimettiamo?
Non mi pare proprio il caso.
A questo punto sarebbe piuttosto meglio dire di prevedere sempre differenziali almeno in classe A a prescindere e buona notte suonatori. (*)
(15) Spostare la dicitura:
“Per le unità abitative costruite prevalentemente in materiale combustibile (CA2) si veda la Sezione 751.” Tale dizione va spostata nell’art. 37.1 relativo al campo di applicazione della norma in quanto non ha senso che sia nell’articolo 37.4.1 relativo alla generalità del quadro di unità abitativa.
(16) Sostituire la frase:
“È consigliabile predisporre la canalizzazione che colleghi il quadro dell’unità abitativa o il quadro alla base del montante, all’eventuale area individuale destinata al parcheggio degli autoveicoli in modo da consentire la ricarica di veicoli elettrici (si veda la Sezione 722). Tale canalizzazione deve permettere la posa dei cavi di potenza e di eventuali cavi dati in canali separati.”
Con:
“Si dovranno predisporre le condutture che colleghino il quadro dell’unità abitativa o il quadro alla base del montante, all’eventuale area individuale destinata al parcheggio degli autoveicoli in modo da consentire la ricarica di veicoli elettrici (si veda la Sezione 722). Tali condutture devono permettere la posa dei cavi di potenza e di eventuali cavi per le comunicazioni elettroniche garantendo l’indipendenza dei circuiti.”
Siccome ci sono leggi che obbligano la predisposizione del punto di ricarica delle auto elettriche, per quale motivo nella norma viene solo consigliata questa predisposizione? La predisposizione deve essere fatta a prescindere e non può essere solo consigliata.
Inoltre non ha senso dire che la conduttura di energia debba essere separata da quella di segnale, l’importante è che ci sia l’indipendenza. Poi l’installatore può scegliere se tenere le condutture separate o se utilizzare altri metodi.
(17) Spostare nell’art. 37.5 la seguente dicitura presente nell’art. 37.4.1:
“È consigliabile predisporre la canalizzazione che colleghi il quadro dell’unità abitativa o il quadro alla base del montante, all’eventuale area individuale destinata al parcheggio degli autoveicoli in modo da consentire la ricarica di veicoli elettrici (si veda la Sezione 722). Tale canalizzazione deve permettere la posa dei cavi di potenza e di eventuali cavi dati in canali separati.
PARTE COMMENTO: Si ricorda inoltre che Dlgs 257/2016 prevede che gli edifici residenziali siano predisposti alla connessione alla rete elettrica al fine di una possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli adatte a consentire il collegamento di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, di pertinenza o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso nella misura:
- Di un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali nel caso di edifici di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
- Secondo quanto previsto dal regolamento edilizio nel caso di edifici già esistenti che vengono sottoposti a ristrutturazione edilizia di primo livello (intervento che coinvolge almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico).”
In questo caso stiamo parlando di dotazioni quindi non si vede perché lasciare la dicitura nell’art. relativo alle generalità del quadro elettrico dell’unità immobiliare.
(18) Rendere comprensibile la frase “Se in luogo della predisposizione di cui sopra, si installa un numero di punti prese equivalente questi vengono conteggiati ai fini del numero minimo di punti prese richiesti nei locali.”
Non è difficile, basta inserire una virgola tra le due parole “…equivalente questi…” che diverrà “…equivalente, questi…”
Sempre che l’italiano non sia un’opinione.
(19) Sostituire la frase:
“Si consiglia che almeno una delle prese energia sia installata in prossimità della porta, nei locali di cui alla prima linea della Tabella A.”
Con
“Si consiglia che almeno un punto presa sia installato in prossimità della porta, nei locali di cui alla prima linea della Tabella A.”
Occorre che in questo capitolo normativo parliamo di punti presa e non di prese altrimenti si crea solo confusione. E nelle norme, di confusione, ce n’è già abbastanza…
(20) Sostituire la seguente frase:
“L’interruttore luce di un locale deve essere installato in prossimità della porta, interno o esterno, del locale.”
Con
“L’eventuale comando manuale dell’illuminazione di un locale deve essere installato anche in prossimità della porta, interno o esterno, del locale.”
Non ha senso che un interruttore debba essere per forza ubicato vicino alla porta mentre per deviatori, pulsanti, invertitori non ci siano prescrizioni. Ci si deve quindi riferire a comandi manuali. E’ inoltre necessario aggiungere la parola “anche” per evitare che vengano installati comandi solo all’ingresso dei locali e non negli altri punti strategici.
E’ doveroso inserire la parola “eventuale” perché nel livello 3 si potrebbe decidere di non installarli ed usare solo comandi remoti (es. comando vocale).
(21) Inserire la dicitura che era riportata nella vecchia norma ovvero: “Le dotazioni richieste per i singoli locali non si applicano se non esiste il locale.”
Contestualmente occorre spiegare bene, eventualmente tramite il paragrafo “definizioni”, cosa si intenda per i vari locali (nel paragrafo delle definizioni si potranno inserire anche le atre diciture come ad es. “punto presa”).
Per citare un esempio classico: specificare se l’angolo cottura è da considerarsi sempre aggiuntivo al locale cucina o se invece è alternativo.
(22) Sostituire la parola:
“canalizzazione”
Con
“conduttura”
Con il termine “predisporre la conduttura” è da intendersi che va predisposto ciò che serve per permettere il futuro infilaggio dei cavi.
(23) Aggiungere che occorre predisporre una conduttura per un eventuale impianto da fonti energetiche rinnovabili.
Ricordo infatti che in caso di ristrutturazione rilevante o di nuovo edifici, tale installazione è obbligatoria.
Siccome il capitolo 37 si applica proprio in questi casi, oltre che ai nuovi impianti, occorre aggiungere tale dicitura.
(24) Aggiungere che deve essere prevista una presa esterna in grado di accettare una spina almeno S30 e che garantisca un grado di protezione almeno IP44 a spina inserita. Tale presa dovrà essere realizzata con un circuito dedicato e dovrà essere identificata al fine di collegare un impianto di produzione plug & play.
Questo in analogia a quanto previsto dalla CEI 0-21 e dalla stessa 64-8 alla variante V3.
(25) Aggiungere la seguente nota:
“Nei monolocali in cui angolo cottura e cucina sono esigui e possono corrispondere, è sufficiente prevedere le sole dotazioni previste per il locale cucina tralasciando quelle relative all’angolo cottura.”
(26) Sostituire:
“Prese telefono e/o dati”
Con
“Prese telefono e/o dati e/o ottiche”
Siccome il futuro è in banda ultralarga, è doveroso iniziare a prevedere anche le prese ottiche.
(27) Sostituire:
“non necessarie”
Con
“facoltative”
In un periodo storico in cui il risparmio energetico è la priorità, non è corretto scrivere su una norma che non è necessario farlo. Scrivendo che è facoltativo mi sembra più corretto.
(28) Il QDSA va previsto a prescindere. Che sia concentrato o distribuito, occorre prevederlo. Limitare l’installazione della STOA ritengo sia insensato soprattutto nell’ottica di ciò che sarà il futuro, ovvero l’era del digitale con la banda ultralarga ed i servizi interconnessi.
Va inoltre detto che nel caso di abitazioni singole occorre prevedere anche il punto di accesso.
Basterebbe fare riferimento alla norma CEI 306-2.
(29) Nell’impianto di livello 2 occorre prevedere quantomeno la predisposizione di un impianto di allarme intrusione che permetta di non essere inferiore al livello 1 di cui alla norma CEI 79-3.
In un periodo storico in cui le effrazioni sono all’ordine del giorno, non si può non indicare che venga effettuata almeno la predisposizione dell’impianto di allarme intrusione.
(30) Vale quanto detto al punto 29 ma nell’impianto di livello 3 occorre prevedere quantomeno la predisposizione di un impianto di allarme intrusione che permetta di non essere inferiore al livello 2 di cui alla norma CEI 79-3.
(31) La protezione contro le sovratensioni va rivista. In primis gli SPD saranno necessari non solo a seguito del calcolo del CRL ma anche laddove il rischio di fulminazione non sia accettabile quindi va anche ripristinato ciò che era scritto nella precedente edizione della norma e di conseguenza sostituire la dicitura:
“SPD nel quadro di unità abitativa (QUA) a meno che CRL descritto in 443.5 non sia maggiore o uguale a 1000”
Con
“SPD nel quadro di unità abitativa (QUA) a meno che CRL descritto in 443.5 non sia maggiore o uguale a 1000 ed SPD all’arrivo linea se necessari per rendere tollerabile il rischio 1 di cui alle norme 81-10”
Inoltre, per lo meno nel livello 3 in cui ci sono apparecchiature elettroniche sensibili, non ci si può limitare a prescrivere la protezione contro le sovratensioni dovute a fulminazione ma occorre prevedere anche la protezione contro quelle temporanee e quindi modificare la dicitura:
“SPD sempre necessari”
Con
“SPD e POP sempre necessari”.
(32) Sostituire la seguente dicitura:
“Per l’alimentazione degli apparecchi di potenza nominale superiore a 1000 W permanentemente collegati al circuito di alimentazione (es. piano di cottura elettrico, scaldacqua, condizionatori,….) devono essere previsti circuiti dedicati esclusi dal conteggio del numero minimo di circuiti della Tabella A. Anche i circuiti di box, cantina e soffitte sono esclusi dal conteggio.”
Con:
“Per l’alimentazione degli apparecchi fissi di potenza nominale superiore a 1000 W permanentemente collegati al circuito di alimentazione (es. piano di cottura elettrico, scaldacqua, condizionatori,….) devono essere previsti circuiti dedicati esclusi dal conteggio del numero minimo di circuiti della Tabella A. Anche i circuiti di box, cantina e soffitte sono esclusi dal conteggio.”
Aggiungere la parola “fissi” permette di non dovere prevedere dei circuiti dedicati anche agli apparecchi mobili, trasportabili e portatili che non sarebbero conosciuti a priori. Tanto per capirci: non è possibile dedicare un circuito alla presa in cui verrà collegato il phon. Primo perché non sempre si può sapere a priori quale sarà tale presa, secondo il phon potrebbe essere un giorno spostato e collegato ad un’altra presa, terzo perché non si possono conoscere le abitudini dell’utente in quanto potrebbe riporre il phon dopo averlo usato, così come invece potrebbe lasciarlo permanentemente collegato alla presa.
(33) Aggiungere la dicitura:
“(13)”
Prima della frase:
“Se l’ingresso è costituito da un corridoio più lungo di 5 m, si deve aggiungere un punto presa e un punto luce.”
In questo caso trattasi di un semplice errore di battitura. Tale dicitura andrà prevista anche nei congrui punti della tabella A.
(*) se venisse prescritto l’uso di differenziali non inferiori al tipo A potrebbe succedere ciò che è capitato in altre nazioni estere ovvero l’abbattimento dei costi di questi dispositivi. Ovviamente i costruttori non sarebbero d’accordo perché ridurrebbero i loro margini di guadagno. E come spesso accade, ancora una volta vi è la dimostrazione che nella società in cui viviamo si tende a prediligere gli aspetti economici anziché quelli di sicurezza.
Se anche tu vuoi fare presente al CEI le tue osservazioni, non attendere oltre ed invia i tuoi commenti così che possano gettare le basi per poter lavorare più serenamente in futuro senza indicazioni normative confuse (e a volte sconclusionate).
C’è tempo fino al 19 giugno 2020 per dire la nostra opinione al CEI.
Scarica il modulo dal sito del CEI o utilizza quello precompilato che il mio staff ti invierà se lascerai la tua mail nella finestra che apparirà a fine articolo o cliccando il pulsante “Approfondisci l’argomento”.
Alessio Piamonti